Art. 13.
(Quoziente familiare).

      1. Il reddito familiare, determinato secondo il metodo del quoziente familiare, è

 

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ottenuto sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati e affidati, minori di età o dichiarati totalmente invalidi al lavoro, e quelli di età non superiore a ventisei anni che frequentano corsi di studio di tirocinio gratuito, nonché delle altre persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi dalla valutazione del diritto all'assegno sociale.